Stanno per scattare i provvedimenti per il rinnovo delle concessioni di distribuzione gas. Dopo il via libera della Conferenza Unificata lo schema di decreto Mse-Affari Regionali sulla determinazione degli ambiti territoriali minimi (Ato) passa ora alla firma dei due ministri competenti per andare poi in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Lo schema di regolamento sui criteri di gara necessita invece anche del parere del Consiglio di Stato per essere poi pubblicato in G.U ed entrare in vigore il quindicesimo giorno successivo. Questi i testi cosi come anticipati da Quotidiano Energia:
DM ambiti, il provvedimento – composto di 5 articoli – definisce gli Ato per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas, ciascuno dei quali rappresenta un insieme minimo di Comuni i cui impianti dovranno essere gestiti da un solo soggetto. Il testo porta a 177 i bacini minimi su precisa richiesta dell’Anci secondo cui aggregare troppi Comuni avrebbe potuto creare problemi. Fermo rimanendo il riferimento dei 300.000 clienti come limite superiore, questo è stato possibile grazie all’inserimento di un numero massimo dei Comuni in ciascun ambito: non più di 50 a patto però che ciascun Ato abbia più di 50.000 clienti. In linea generale ciascuna Provincia rappresenta un ambito perché, come detto, il numero utenti sia inferiore ai 300.000 e che non sia siano più di 50 Comuni. Non solo, i Comuni alimentati dallo steso impianto di distribuzione fanno parte dello stesso Ato anche se ricadono in Province diverse. Le grandi città con più di 300.000 clienti (Roma, Milano, Torino, Genova e Napoli) costituiscono un ambito singolo. Il decreto stabilisce altresì che la gara per l’affidamento del servizio sia unica a livello di ambito. Le concessioni durano 12 anni. Si dà infine mandato all’Autorità (art. 3, comma 2) di definire misure per incentivare la risoluzione anticipata delle convenzioni recentemente rinnovata e l’aggregazione di ambiti con un numero di clienti inferiore a 100.000. Quanto allo schema di regolamento, in 19 articoli più 4 allegati vengono individuati i criteri di gara e di valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione. In sintesi prevede (art. 2 oggetto di numerose modifiche chieste dall’Anci) che gli enti locali demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante, ossia di gestione della gara, con la possibilità comunque di affidare il ruolo “a una società patrimonio delle reti, ove presente”. E se il Comune capoluogo di Provincia non fa parte dell’ambito sta agli enti locali individuare un Comune capofila i un altro soggetto già istituito a cui attribuire il ruolo di stazione appaltante. Lo schema di regolamento delinea il bando di gara tipo, il disciplinare di gara tipo e i dati significativi per l’aggiudicazione della gara e per il monitoraggio degli effetti del regolamento (l’art. 17 prevede infatti l’invio al Mse dei dati con cui sono state aggiudicate le gare, così come un protocollo Mse-Affari Regionali, Anci e Autorità per un comitato di monitoraggio). Previsti gli obblighi informativi che i gestori devono fornire agli enti locali per la documentazione di gara, i rimborsi ai gestori uscenti nonché gli oneri da riconoscere all’ente locale concedente e ai proprietari di impianti. Il pacchetto per il rinnovo delle concessioni contempla infine un terzo provvedimento sulla clausola sociale che non necessita del passaggio in Unificata e che sarebbe alla firma del ministro del Welfare.










































































































