L'Agenzia delle Dogane rende noto le modalità e i soggetti su cui potranno essere applicati i benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto.
"Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009 - recita l'Agenzia - sono rimborsabili gli incrementi dell'aliquota d'accisa disposti dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad € 9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari a 3 euro per mille litri di prodotto (da 413 euro a 416 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006 nonché l'ulteriore incremento di accisa, pari a € 7 per mille litri di prodotto (da €416 a € 423 per mille litri di prodotto), disposto dall'art. 6 del d. lgs. n. 26/2007. Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009, l'entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto". Per quanto riguarda i soggetti beneficiari di tali agevolazioni, le Dogane specificano che, "gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola".
Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2009, hanno diritto al beneficio:
a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Per ottenere il rimborso degli importi si dovrà presentare apposita dichiarazione agli Uffici dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2010. Il limite annuale, è pari a 250mila euro. Sul sito www.agenziadogane.gov.it, inoltre, è disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l'ammissione alla fruizione del beneficio, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - al competente Ufficio delle Dogane o all'Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito. Inoltre a partire dal prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l'invio telematico delle dichiarazioni.














































































































