Ritorna l’Iva al 10% sul cippato di legno. Ne ha dato conferma l’Agenzia delle Entrate dando risposta ad un quesito posto da Fiper e Aiel. L’Agenzia ha così confermato il parere già fornito dall’Agenzia delle Dogane che, con nota 112878/ru del 19 luglio 2010, aveva definito il cippato “… un articolo non trattato chimicamente da trattare esclusivamente per la produzione di calore equiparabile a legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine, o in forme simili, classificate al codice nc 4401 1000”. Il punto interrogativo era stato posto da Fiper e Aiel a seguito della pubblicazione della risoluzione n.124/e dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 in cui si stabiliva di applicare l'iva al 20%. Il 23 dicembre scorso – come noto – le Entrate hanno comunicato a Fiper che alla cessione del “cippato” avrebbe dovuto applicarsi l’aliquota Iva del 10%. “Il cippato a cui viene riconosciuta l'aliquota iva del 10%, - è scritto in una nota Fiper - può provenire da legname di diverse qualità. Ciononostante, deve essere ottenuto attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, senza aver subito trattamenti chimici. La destinazione d'uso deve essere esclusivamente per la combustione e distribuzione di calore agli utenti attraverso reti di teleriscaldamento.
















































































































